lunedì 13 gennaio 2014

BANKITALIA: DENUNCIA DI ADUSBEF PER USURA

13 Gennaio 2014 13:47

BANKITALIA: DENUNCIA DI ADUSBEF PER CONCORSO IN USURA

Scritto da  com/mglhttp://www.agenparl.it/articoli/news/economia/20140113-bankitalia-denuncia-di-adusbef-per-concorso-in-usura
(AGENPARL) - Roma, 13 gen - Che Bankitalia fosse collusa con le banche adoperandosi con istruzioni posticce per aggirare le norme penali di legge e le sentenze per favorire smaccatamente le sue “carissime socie”, non è più solo un sospetto dell’Adusbef, ma è scritto nero su bianco dalla Corte di Cassazione, la cui sentenza n. 46669/2011 ha smascherato il ruolo che ha svolto nell’affare usura. Recita la sentenza: “Quindi, come peraltro rilevato sia dal Tribunale che dalla Corte territoriale, anche la CMS deve essere tenuta in considerazione quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario, tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito, indipendentemente dalle istruzioni o direttive della Banca d'Italia (circolare della Banca d'Italia 30.9.1996 e successive) in cui si prevedeva che la CMS non dovesse essere valutata ai fini della determinazione del tasso effettivo globale degli interessi, traducendosi in un aggiramento della norma penale che impone alla legge di stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Le circolari e le istruzioni della Banca d'Italia non rappresentano una fonte di diritti ed obblighi e nella ipotesi in cui gli istituti bancari si conformino ad una erronea interpretazione fornita dalla Banca d'Italia in una circolare, non può essere esclusa la sussistenza del reato sotto il profilo dell'elemento oggettivo. Le circolari o direttive, ove illegittime e in violazione di legge, non hanno efficacia vincolante per gli istituti bancari sottoposti alla vigilanza di Bankitalia, neppure quale mezzo di interpretazione, trattandosi di questione nota nell'ambiente del commercio che non presenta in se particolari difficoltà, stante anche la qualificazione soggettiva degli organi bancari e la disponibilità di strumenti di verifica da parte degli istituti di credito”. Non contenta di questa grave censura della Suprema Corte, che ha smascherato dopo un decennio, il colpevole comportamento che ha usurato milioni di utenti, la Banca d’Italia ci riprova con l’ennesima circolare –come al solito privo di firma a riprova che la trasparenza e la legge vigente nella Pubblica Amministrazione non sono di casa a Palazzo Koch- all’indomani della sentenza di Cassazione 350/2013 del giugno scorso che aveva stabilito che: “quando il tasso di mora, le penali e le varie spese, tutte messe insieme superano il tasso soglia, stabilito dalla legge antiusura 108/96, anche i mutui diventano usurari e possono essere annullati con le relative procedure giudiziali bloccate. La Corte di Cassazione infatti (Presidente Carnevale, Relatore Didone), con tale sentenza n. 350/2013 oltre a permettere il recupero integrale degli interessi pagati su mutui, leasing e finanziamenti, quando i tassi o le penali superano la soglia di usura, ha stabilito che il mutuo ipotecario può essere annullato se ricorrono alcuni estremi che lo riportino a superare il tasso d’usura e quindi usufruendo di tutte le possibilità previste dalla Legge 108/96, tra cui la restituzione di tutte le somme versate con l’applicazione del articolo 1815, richiamato anche dall’art. 644 CP e dell’art. 4 della L108/96 che in sintesi prevedono la nullità della clausola contrattuale. Recita infatti l’art. 1815 sugli interessi:” Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'articolo 1284.Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. Per determinare il tasso d’usura bisogna inserire tutte le somme addebitate dalla banca tra spese, penali, interessi di mora ecc., e l’ammontare complessivo rappresenterà la quota precisa che dovrà determinare il cosiddetto TEG “tasso effettivo globale ”,se questo è superiore al Tasso Soglia, (quest’ultimo è il tasso oltre il quale si è in regime di usura) il rapporto è in USURA. Tale situazione si verifica specie in presenza di insolvenza o di ritardati pagamenti, con le penali applicate precedentemente pattuite in modo sproporzionato rispetto ai limiti del tasso usura, ed oggi con la nuova sentenza diventa molto più agevolato far valere questo principio. Questa opportunità di poter verificare anche sui mutui i tassi usura, applicando il principio stabilito già per i rapporti di affidamento bancario dalla precedente sentenza della II Sezione Penale della Cassazione n. 12028 di marzo 2010 , diventa un elemento di ulteriore verifica da effettuare per far valere i propri diritti e poter sospendere azioni giudiziali in corso ed illegittime. Nonostante tale ennesima chiara pronuncia contro le banche strozzine, Bankitalia il 3 luglio 2013,emanava ennesima circolare non firmata http://www.bancaditalia.it/media/chiarimenti/030713_antiusura.pdf, dove affermava ancora una volta che:” gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del Teg (tasso effettivo globale) perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente”. Poiché anche questa circolare è illegale come le altre censurate dalla Cassazione, che interpretando correttamente la legge 108/96 aveva riaffermato che indipendentemente da quanto stabilito dai banchieri e dalle norme amministrative di Bankitalia, il codice penale, ai sensi del quarto comma dell’art. 644 c.p. impone di considerare rilevanti ai fini della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito, compresa la commissione di massimo scoperto e gli interessi moratori, Adusbef ha depositato gli ennesimi esposti denunce contro la Banca d’Italia, ipotizzando il reato di concorso nell’usura. Per dare voce e tutela ad imprenditori strozzati dagli alti tassi di interesse imposti dalle banche, che non hanno potuto far valere le proprie ragioni in giudizio poichè, anche se i tassi rilevati trimestralmente eccedevano i tassi soglia (di ben 7/8 punti su base annua) stabiliti dal quarto comma dell’art.644 del codice penale, trovavano ostacolo nella circolare di Bankitalia, che impediva il computo della commissione di massimo scoperto a quei corretti conteggi, ribaditi da plurime Sentenza della Suprema Corte.

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